{"id":1427,"date":"2016-11-16T03:54:19","date_gmt":"2016-11-16T02:54:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.absoft.it\/blog\/?p=1427"},"modified":"2016-11-26T10:32:26","modified_gmt":"2016-11-26T09:32:26","slug":"tutte-le-modifiche-della-riforma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.absoft.it\/blog\/tutte-le-modifiche-della-riforma\/","title":{"rendered":"Tutte le modifiche della riforma"},"content":{"rendered":"<p><strong><span style=\"font-size: 24px;\"><a id=\"top\"><\/a>Riforma costituzionale (referendum 4 dicembre 2016)<br \/>\nTutte le modifiche, pagina navigabile per articolo<\/span>.<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<table class=\" aligncenter\" style=\"width: 550px; height: 280px;\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 100.617px;\" valign=\"top\">\n<ol>\n<li><strong><a title=\"Elezioni giudici corte costituzionale\" href=\"#3\">Art. 3<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Autorizzazione a procedere\" href=\"#5\">Art. 5<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Stato d'accusa Presidente della Repubblica\" href=\"#12\">Art. 12<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Diritto di voto\" href=\"#48\">Art. 48<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Composizione camere e funzioni\" href=\"#55\">Art. 55<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Nomina dei senatori\" href=\"#57\">Art. 57<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Elezione dei Senatori\" href=\"#58\">Art. 58<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Senatori a vita e a tempo\" href=\"#59\">Art. 59<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Durata delle Camere\" href=\"#60\">Art. 60<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Elezioni Camere\" href=\"#61\">Art. 61<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<td style=\"width: 100.783px;\" valign=\"top\">\n<ol start=\"10\">\n<li><strong><a title=\"Riunione convocazione Camere\" href=\"#62\">Art. 62<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Elezione Presidente delle Camere\" href=\"#63\">Art. 63<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Regolamento delle Camere\" href=\"#64\">Art. 64<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0\" href=\"#66\">Art. 66<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Vincolo di Mandato e Rappresentanza\" href=\"#67\">Art. 67<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Indennit\u00e0 membri del Parlamento\" href=\"#69\">Art. 69<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Funzione legislativa delle Camere\" href=\"#70\">Art. 70<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Iniziativa delle leggi\" href=\"#71\">Art. 71<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Iter disegni di legge\" href=\"#72\">Art. 72<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Promulgazine leggi\" href=\"#73\">Art. 73<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<td style=\"width: 109.333px;\" valign=\"top\">\n<ol start=\"21\">\n<li><strong><a title=\"Promulgazione leggi\" href=\"#74\">Art. 74<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Referendum Popolare\" href=\"#75\">Art. 75<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Emanazione decreti\" href=\"#77\">Art. 77<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Stato di Guerra\" href=\"#78\">Art. 78<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Amnistia e indulto\" href=\"#79\">Art. 79<\/a><\/strong><\/li>\n<li><a title=\"Ratifica trattati internazionali\" href=\"#80\"><strong>Art. 80<\/strong><\/a><\/li>\n<li><strong><a title=\"Bilancio\" href=\"#81\">Art. 81<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Commissioni di inchiesta\" href=\"#82\">Art. 82<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Elezione del Presidente della Repubblica\" href=\"#83\">Art. 83<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Carica e proroghe del Presidente della Repubblica\" href=\"#85\">Art. 85<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<td style=\"width: 113.433px;\" valign=\"top\">\n<ol>\n<li value=\"31\"><strong><a title=\"Eventuale inadempienza Presidente della Repubblica\" href=\"#86\">Art. 86<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Incarichi e ruoli del Presidente della Repubblica\" href=\"#87\">Art. 87<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Scioglimento delle Camere\" href=\"#88\">Art. 88<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Fiducia delle Camere\" href=\"#94\">Art. 94<\/a><br \/>\n<\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Iimmunit\u00e0 Ministri e del loro presidente\" href=\"#96\">Art. 96<\/a><br \/>\n<\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Trasparenza, blilanci e incarichi PA\" href=\"#97\">Art. 97<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"CNEL\" href=\"#99\">Art. 99<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Comuni, Regioni e abrogazione delle province\" href=\"#114\">Art. 114<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Regioni ad autonomia particolare\" href=\"#116\">Art. 116<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Rapporto Stato Regioni\" href=\"#117\">Art. 117<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<td style=\"width: 112.833px; vertical-align: top;\" valign=\"top\">\n<ol>\n<li value=\"41\"><strong><a title=\"Ripartizione funzioni amministrative\" href=\"#118\">Art. 118<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Autonomie finanziare Regioni Comuni..\" href=\"#119\">Art. 119<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Regioni e Stato in merito a dazi, trattati e sicurezza\" href=\"#120\">Art. 120<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Consigli e Giunte Regionali\" href=\"#121\">Art. 121<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 cariche regionali\" href=\"#122\">Art. 122<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Scioglimento consigli regionali\" href=\"#126\">Art. 126<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Fusione o creazione Regioni\" href=\"#132\">Art 132<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"La regione e nuovi comuni e circoscrizione\" href=\"#133\">Art.133<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"La Corte Costituzionale\" href=\"#134\">Art.134<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a title=\"Composizione e nomine Corte Costituzionale\" href=\"#135\">Art.135<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"3\"><\/a>Art 3<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nI giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo\u00a0 in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei <\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #000000;\">due terzi dei componenti l\u2019Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo \u00e8 sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti <\/span><\/span><strong><span style=\"color: #ff0000;\"><br \/>\nRiforma<\/span><\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da ciascuna Camera, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo \u00e8 sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"5\"><\/a>Art 5 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nL\u2019autorizzazione prevista dall\u2019articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altres\u00ec soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.<br \/>\nSpetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">L\u2019autorizzazione prevista dall\u2019articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altres\u00ec soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"12\"><\/a>Art 12 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\n1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione \u00e8 adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.<br \/>\n2. Il Comitato di cui al comma 1 \u00e8 presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.<br \/>\n3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonch\u00e9 di altri soggetti nei reati previsti dall\u2019articolo 90 della Costituzione.<br \/>\n4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale pu\u00f2 disporre la sospensione della carica.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">1. <\/span><\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione \u00e8 adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti. <\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">2. Il Comitato di cui al comma 1 \u00e8 presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonch\u00e9 di altri soggetti nei reati previsti dall\u2019articolo 90 della Costituzione.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale pu\u00f2 disporre <\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"48\"><\/a>Art 48 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nSono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore et\u00e0. Il voto \u00e8 personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio \u00e8 dovere civico.<br \/>\nLa legge stabilisce requisiti e modalit\u00e0 per l\u2019esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all\u2019estero e ne assicura l\u2019effettivit\u00e0. A tale fine \u00e8 istituita una circoscrizione Estero per l\u2019elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.<br \/>\nIl diritto di voto non pu\u00f2 essere limitato se non per incapacit\u00e0 civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnit\u00e0 morale indicati dalla legge.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #008000;\">Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore et\u00e0. Il voto \u00e8 personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio \u00e8 dovere civico.<br \/>\nLa legge stabilisce requisiti e modalit\u00e0 per l\u2019esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all\u2019estero e ne assicura l\u2019effettivit\u00e0. A tale fine \u00e8 istituita una circoscrizione Estero per l\u2019elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.<br \/>\nIl diritto di voto non pu\u00f2 essere limitato se non per incapacit\u00e0 civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnit\u00e0 morale indicati dalla legge.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><a id=\"55\"><\/a>Art 55<\/strong><\/span><a href=\"#top\"><br \/>\n<\/a><strong>Originale<\/strong><br \/>\nIl Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.<br \/>\nIl Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalit\u00e0 di elezione delle Camere promuovono l&#8217;equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati \u00e8 titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell&#8217;operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all&#8217;esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalit\u00e0 stabiliti dalla Costituzione, nonch\u00e9 all&#8217;esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l&#8217;Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all&#8217;attuazione degli atti normativi e delle politiche dell&#8217;Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l&#8217;attivit\u00e0 delle pubbliche amministrazioni e verifica l&#8217;impatto delle politiche dell&#8217;Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l&#8217;attuazione delle leggi dello Stato. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #008000;\"><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong><a id=\"57\"><\/a>Art 57<\/strong><\/span><\/span><br \/>\n<strong><span style=\"color: #000000;\">Originale<\/span><\/strong><br \/>\nIl Senato della Repubblica \u00e8 eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.<br \/>\nIl numero dei senatori elettivi \u00e8 di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.<br \/>\nNessuna Regione pu\u00f2 avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d&#8217;Aosta uno.<br \/>\nLa ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall&#8217;ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei pi\u00f9 alti resti.<span style=\"color: #008000;\"><br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\nIl Senato della Repubblica \u00e8 composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione pu\u00f2 avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall&#8217;ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei pi\u00f9 alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformit\u00e0 alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalit\u00e0 stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalit\u00e0 di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonch\u00e9 quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"58\"><\/a>Art 58 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nI senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di et\u00e0. Abrogato Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di et\u00e0.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Abrogato<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><a id=\"59\" style=\"color: #000000;\"><\/a><span style=\"color: #000000;\">Art 59<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\n\u00c8 senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi \u00e8 stato Presidente della Repubblica.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\">Il Presidente della Repubblica pu\u00f2 nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.<\/span><br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">\u00c8 senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi \u00e8 stato Presidente della Repubblica.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Il Presidente della Repubblica pu\u00f2 nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><a id=\"60\" style=\"color: #000000;\"><\/a><span style=\"color: #000000;\">Art 60<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<strong><span style=\"color: #000000;\">Originale<\/span><\/strong><br \/>\nLa Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.<br \/>\nLa durata di ciascuna Camera non pu\u00f2 essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.<br \/>\n<span style=\"color: #008000;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\nLa Camera dei deputati \u00e8 eletta per cinque anni.<br \/>\nLa durata della Camera dei deputati non pu\u00f2 essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"61\"><\/a>Art 61<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nLe elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.<br \/>\nFinch\u00e9 non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #008000;\">L\u2019elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall\u2019elezione.<br \/>\nFinch\u00e9 non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"62\"><\/a>Art 62 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nLe Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.<br \/>\nCiascuna Camera pu\u00f2 essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.<br \/>\nQuando si riunisce in via straordinaria una Camera, \u00e8 convocata di diritto anche l\u2019altra.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #008000;\">Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. <\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Ciascuna Camera pu\u00f2 essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"63\"><\/a>Art\u00a063<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nCiascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l&#8217;Ufficio di presidenza.<br \/>\nQuando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l&#8217;Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.<br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Riforma<\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l&#8217;Ufficio di presidenza.<br \/>\nIl regolamento stabilisce in quali casi l&#8217;elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell&#8217;esercizio di funzioni di governo regionali o locali.<br \/>\nQuando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l&#8217;Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"64\"><\/a>Art\u00a064<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nCiascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.<br \/>\nLe sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.<br \/>\nLe deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non \u00e8 presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.<br \/>\nI membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.<br \/>\nDevono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.<br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Riforma<\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.<br \/>\nI regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.<br \/>\nLe sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.<br \/>\nLe deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non \u00e8 presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.<br \/>\nI membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.<br \/>\nI membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell&#8217;Assemblea e ai lavori delle Commissioni.<br \/>\n<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"66\"><\/a>Art 66<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nCiascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0.<br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Riforma<\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0.<br \/>\nIl Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore<br \/>\n<\/span><br \/>\n<\/span><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"67\"><\/a>Art\u00a067<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nOgni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"69\"><\/a>Art\u00a069<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nI membri del Parlamento ricevono un&#8217;indennit\u00e0 stabilita dalla legge.<br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Riforma<\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">I membri della Camera dei deputati ricevono un&#8217;indennit\u00e0 stabilita dalla legge.<\/span><\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"70\"><\/a>Art\u00a070<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nLa funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere.<br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Riforma<\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #008000;\">La funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all&#8217;articolo 71, per le leggi che determinano l&#8217;ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Citt\u00e0 metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell&#8217;Italia alla formazione e all&#8217;attuazione della normativa e delle politiche dell&#8217;Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 con l&#8217;ufficio di senatore di cui all&#8217;articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati \u00e8 immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, pu\u00f2 disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica pu\u00f2 deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all&#8217;esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge pu\u00f2 essere promulgata. L&#8217;esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all&#8217;articolo 117, quarto comma, \u00e8 disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati pu\u00f2 non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all&#8217;articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che pu\u00f2 deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d&#8217;intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica pu\u00f2, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attivit\u00e0 conoscitive, nonch\u00e9 formulare osservazioni su atti o documenti all&#8217;esame della Camera dei deputati.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"71\"><\/a>Art\u00a071<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nL&#8217;iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.<br \/>\nIl popolo esercita l&#8217;iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.<br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Riforma<\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">L&#8217;iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.<br \/>\nIl Senato della Repubblica pu\u00f2, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all&#8217;esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all&#8217;esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.<br \/>\nIl popolo esercita l&#8217;iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.<br \/>\nLa discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d&#8217;iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.<br \/>\nAl fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d&#8217;indirizzo, nonch\u00e9 di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalit\u00e0 di attuazione<\/span><br \/>\n<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"72\"><\/a>Art\u00a072<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nOgni disegno di legge, presentato ad una Camera \u00e8, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l&#8217;approva articolo per articolo e con votazione finale.<br \/>\nIl regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali \u00e8 dichiarata l&#8217;urgenza.<br \/>\nPu\u00f2 altres\u00ec stabilire in quali casi e forme l&#8217;esame e l&#8217;approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge \u00e8 rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicit\u00e0 dei lavori delle commissioni.<br \/>\nLa procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera \u00e8 sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.<br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Riforma<\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #008000;\">Ogni disegno di legge di cui all&#8217;articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, \u00e8, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l&#8217;approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge \u00e8 presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l&#8217;approva articolo per articolo e con votazione finale.<br \/>\nOgni altro disegno di legge \u00e8 presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l\u2019approva articolo per articolo e con votazione finale.<br \/>\nI regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali \u00e8 dichiarata l&#8217;urgenza.<br \/>\nPossono altres\u00ec stabilire in quali casi e forme l&#8217;esame e l&#8217;approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.<br \/>\nAnche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge \u00e8 rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.<br \/>\nI regolamenti determinano le forme di pubblicit\u00e0 dei lavori delle Commissioni.<br \/>\nLa procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera \u00e8 sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.<br \/>\nIl regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalit\u00e0 di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell&#8217;articolo 70.<br \/>\nEsclusi i casi di cui all&#8217;articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo pu\u00f2 chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l&#8217;attuazione del programma di governo sia iscritto con priorit\u00e0 all&#8217;ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all&#8217;articolo 70, terzo comma, sono ridotti della met\u00e0. Il termine pu\u00f2 essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonch\u00e9 alla complessit\u00e0 del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalit\u00e0 e i limiti del procedimento, anche con riferimento all&#8217;omogeneit\u00e0 del disegno di legge.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"73\"><\/a>Art\u00a073<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nLe leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall&#8217;approvazione.<br \/>\nSe le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l&#8217;urgenza, la legge \u00e8 promulgata nel termine da essa stabilito.<br \/>\nLe leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.<br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Riforma<\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #008000;\">Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall&#8217;approvazione.<br \/>\nLe leggi che disciplinano l&#8217;elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimit\u00e0 costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall&#8217;approvazione della legge, prima dei quali la legge non pu\u00f2 essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimit\u00e0 costituzionale, la legge non pu\u00f2 essere promulgata.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l&#8217;urgenza, la legge \u00e8 promulgata nel termine da essa stabilito.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.<br \/>\n<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"74\"><\/a>Art\u00a074<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nIl Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, pu\u00f2 con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.<br \/>\nSe le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, pu\u00f2 con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.<br \/>\nQualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell&#8217;articolo 77, il termine per la conversione in legge \u00e8 differito di trenta giorni.<br \/>\nSe la legge \u00e8 nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"75\"><\/a>Art\u00a075<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\n\u00c8 indetto referendum popolare per deliberare l&#8217;abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.<br \/>\nNon \u00e8 ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.<br \/>\nHanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.<br \/>\nLa proposta soggetta a referendum \u00e8 approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se \u00e8 raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.<br \/>\nLa legge determina le modalit\u00e0 di attuazione del referendum<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">\u00c8 indetto referendum popolare per deliberare l&#8217;abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non \u00e8 ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.<br \/>\nHanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.<br \/>\nLa proposta soggetta a referendum \u00e8 approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se \u00e8 raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.<br \/>\nLa legge determina le modalit\u00e0 di attuazione del referendum.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"77\"><\/a>Art\u00a077<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nIl Governo non pu\u00f2, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.<br \/>\nQuando, in casi straordinari di necessit\u00e0 e d&#8217;urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilit\u00e0, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.<br \/>\nI decreti perdono efficacia sin dall&#8217;inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<br \/>\n<\/span><\/strong><\/span><span style=\"color: #008000;\">Il Governo non pu\u00f2, senza delegazione\u00a0disposta con legge,\u00a0emanare decreti che\u00a0abbiano valore di legge ordinaria.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\"> Quando, in casi straordinari di necessit\u00e0 e d\u2019urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilit\u00e0, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere.\u00a0La Camera dei deputati,\u00a0anche se\u00a0sciolta, \u00e8 appositamente convocata e si\u00a0riunisce\u00a0entro cinque giorni.<br \/>\nI decreti perdono efficacia sin dall\u2019inizio, se non sono convertiti in legge entro\u00a0sessanta giorni dalla loro pubblicazione\u00a0o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma\u00a0dell\u2019articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro\u00a0pubblicazione. La legge pu\u00f2\u00a0tuttavia\u00a0regolare i rapporti giuridici sorti sulla\u00a0base dei decreti non convertiti.\u00a0Il Governo non pu\u00f2, mediante provvedimenti provvisori con forza di\u00a0legge: disciplinare le materie indicate\u00a0nell\u2019articolo 72, quinto comma, con\u00a0esclusione, per la materia elettorale,\u00a0della disciplina dell\u2019organizzazione\u00a0del procedimento elettorale e dello\u00a0svolgimento delle elezioni; reiterare\u00a0disposizioni adottate con decreti non\u00a0convertiti in legge e regolare i rapporti\u00a0giuridici sorti sulla base dei medesimi;\u00a0ripristinare l\u2019efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la\u00a0Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.\u00a0I decreti recano misure di immediata\u00a0applicazione e di contenuto specifico,\u00a0omogeneo e corrispondente al titolo.\u00a0L\u2019esame, a norma dell\u2019articolo 70, terzo\u00a0e quarto comma, dei disegni di legge di\u00a0conversione dei decreti \u00e8 disposto dal \u00a0Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla\u00a0Camera dei deputati. Le proposte di\u00a0modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre\u00a0quaranta giorni dalla presentazione.\u00a0Nel corso dell\u2019esame di disegni di legge\u00a0di conversione dei decreti non possono\u00a0essere approvate disposizioni estranee\u00a0all\u2019oggetto o alle finalit\u00e0 del decreto.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-size: 20px;\"><a id=\"78\"><\/a>Art\u00a078<br \/>\n<\/span><\/span><\/strong><strong>Originale<br \/>\n<\/strong>Le Camere deliberano lo stato di guerra\u00a0e conferiscono al Governo i poteri necessari.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<br \/>\n<\/span><\/strong><span style=\"color: #008000;\">La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.<\/span><strong><span style=\"color: #ff0000;\"><br \/>\n<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"79\"><\/a>Art 79<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nL&#8217;amnistia e l&#8217;indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.<br \/>\nLa legge che concede l&#8217;amnistia o l&#8217;indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.<br \/>\nIn ogni caso l&#8217;amnistia e l&#8217;indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<br \/>\n<\/span><\/strong><\/span><span style=\"color: #008000;\">L\u2019amnistia e l\u2019indulto sono concessi con\u00a0legge deliberata a maggioranza dei due\u00a0terzi dei componenti\u00a0della Camera dei\u00a0deputati\u00a0, in ogni suo articolo e nella votazione finale.\u00a0La legge che concede l&#8217;amnistia o l&#8217;indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. <\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">In ogni caso l&#8217;amnistia e l&#8217;indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"80\"><\/a>Art 80<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<br \/>\n<\/strong><\/span>Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sonodi natura politica, o prevedono arbitratio regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.<span style=\"color: #000000;\"><br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Riforma<\/strong><br \/>\n<\/span><\/span><span style=\"color: #008000;\">La Camera dei deputati autorizza conlegge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni dileggi.Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all\u2019appartenenza dell\u2019Italia all\u2019Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"81\"><\/a>Art 81<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<br \/>\n<\/strong><\/span>Lo Stato assicura l\u2019equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.<br \/>\nIl ricorso all\u2019indebitamento \u00e8 consentitosolo al fine di considerare gli effetti delciclo economico e, previa autorizzazionedelle Camere adottata a maggioranzaassoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.<br \/>\nOgni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.<br \/>\nLe Camere ogni anno approvano conlegge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.<br \/>\nL\u2019esercizio provvisorio del bilancio non pu\u00f2 essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.<br \/>\nIl contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l\u2019equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilit\u00e0 deldebito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princ\u00ecpi definiti con legge costituzionale.<br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #008000;\">Lo Stato assicura l\u2019equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.<br \/>\nIl ricorso all\u2019indebitamento \u00e8 consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.<br \/>\nOgni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.<br \/>\nLa Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.<br \/>\nL\u2019esercizio provvisorio del bilancio non pu\u00f2 essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.<br \/>\nIl contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l\u2019equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilit\u00e0 del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princ\u00ecpi definiti con legge costituzionale.<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"82\"><\/a>Art\u00a082<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nCiascuna Camera pu\u00f2 disporre inchieste su materie di pubblico interesse.<br \/>\nA tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d\u2019inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorit\u00e0 giudiziaria.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">La Camera dei deputati pu\u00f2 disporre inchieste su materie di pubblico interesse.<br \/>\nIl Senato della Repubblica pu\u00f2 disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.<br \/>\nA tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione.<br \/>\nAlla Camera dei deputati la Commissione \u00e8 formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d\u2019inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"83\"><\/a>Art 83<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.<br \/>\nAll\u2019elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.<br \/>\nLa Valle d\u2019Aosta ha un solo delegato.<br \/>\nL\u2019elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell\u2019assemblea.<br \/>\nDopo il terzo scrutinio \u00e8 sufficiente la maggioranza assoluta.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Il Presidente della Repubblica \u00e8 eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.<br \/>\nL\u2019elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea.<br \/>\nDal quarto scrutinio \u00e8 sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell\u2019assemblea.<br \/>\nDal settimo scrutinio \u00e8 sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"85\"><\/a>Art 85<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nIl Presidente della Repubblica \u00e8 eletto per sette anni.<br \/>\nTrenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.<br \/>\nSe le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Il Presidente della Repubblica \u00e8 eletto per sette anni.<br \/>\nTrenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.<br \/>\nQuando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.<br \/>\nSe la Camera dei deputati \u00e8 sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l\u2019elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera <\/span><span style=\"color: #008000;\">nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"86\"><\/a>Art 86<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nLe funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.<br \/>\nIn caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. <\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,<\/span> <span style=\"color: #008000;\">salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati \u00e8 sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"87\"><\/a>Art 87<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<br \/>\n<\/strong>Il Presidente della Repubblica \u00e8 il capo dello Stato e rappresenta l\u2019unit\u00e0 nazionale.<br \/>\nPu\u00f2 inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.<br \/>\nAutorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.<br \/>\nPromulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.<br \/>\nIndice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.<br \/>\nNomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.<br \/>\nAccredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l\u2019autorizzazione delle Camere.<br \/>\nHa il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.<br \/>\nPresiede il Consiglio superiore della magistratura.<br \/>\nPu\u00f2 concedere grazia e commutare le pene.<br \/>\nConferisce le onorificenze della Repubblica.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Il Presidente della Repubblica \u00e8 il capo dello Stato e rappresenta l\u2019unit\u00e0 nazionale.<br \/>\nPu\u00f2 inviare messaggi alle Camere.<br \/>\nIndice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.<br \/>\nPromulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.<br \/>\nIndice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.<br \/>\nNomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.<br \/>\nAccredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l\u2019autorizzazione della Camera dei deputati.<br \/>\nRatifica i trattati relativi all\u2019appartenenza dell\u2019Italia all\u2019Unione europea, previa l\u2019autorizzazione di entrambe le Camere.<br \/>\nHa il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.<br \/>\nPresiede il Consiglio superiore della magistratura.<br \/>\nPu\u00f2 concedere grazia e commutare le pene.<br \/>\nConferisce le onorificenze della Repubblica.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"88\"><\/a>Art 88 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nIl Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.<br \/>\nNon pu\u00f2 esercitare tale facolt\u00e0 negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Il Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Non pu\u00f2 esercitare tale facolt\u00e0 negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"94\"><\/a>Art 94 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nIl Governo deve avere la fiducia delle due Camere.<br \/>\nCiascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.<br \/>\nEntro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.<br \/>\nIl voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.<br \/>\nLa mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non pu\u00f2 essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.<br \/>\nLa fiducia \u00e8 accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.<br \/>\nEntro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.<br \/>\nIl voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.<br \/>\nLa mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non pu\u00f2 essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"96\"><\/a>Art 96 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nIl Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell\u2019esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell\u2019esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"97\"><\/a>Art 97 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nLe pubbliche amministrazioni, in coerenza con l\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea, assicurano l\u2019equilibrio dei bilanci e la sostenibilit\u00e0 del debito pubblico.<br \/>\nI pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione.<br \/>\nNell\u2019ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilit\u00e0 proprie dei funzionari.<br \/>\nAgli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea, assicurano l\u2019equilibrio dei bilanci e la sostenibilit\u00e0 del debito pubblico.<br \/>\nI pubblici uffici sono organizzati secondo<\/span> <span style=\"color: #008000;\">disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l\u2019imparzialit\u00e0 e la trasparenza dell\u2019amministrazione.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Nell\u2019ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilit\u00e0 proprie dei funzionari.<br \/>\nAgli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"99\"><\/a>Art 99 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nIl Consiglio nazionale dell\u2019economia e del lavoro \u00e8 composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. \u00c8 organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l\u2019iniziativa legislativa e pu\u00f2 contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Abrogato<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"114\"><\/a>Art 114 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nLa Repubblica \u00e8 costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citt\u00e0 metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.<br \/>\nI Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.<br \/>\nRoma \u00e8 la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">La Repubblica \u00e8 costituita dai Comuni, dalle Citt\u00e0 metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.<br \/>\nI Comuni, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Roma \u00e8 la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"116\"><\/a>Art 116 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nIl Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige\/S\u00fcdtirol e la Valle d\u2019Aosta\/Vall\u00e9e d\u2019Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.<br \/>\nLa Regione Trentino-Alto Adige\/S\u00fcdtirol \u00e8 costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.<br \/>\nUlteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma\u00a0 dell\u2019articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all\u2019organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all\u2019articolo 119. La legge \u00e8 approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige\/S\u00fcdtirol e la Valle d\u2019Aosta\/Vall\u00e9e d\u2019Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.<br \/>\nLa Regione Trentino-Alto Adige\/S\u00fcdtirol \u00e8 costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\"> Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all\u2019articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all\u2019organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all\u2019istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l\u2019estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princ\u00ecpi di cui all\u2019articolo 119, purch\u00e9 la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge \u00e8 approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"117\"><\/a>Art 117 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nLa potest\u00e0 legislativa \u00e8 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch\u00e9 dei vincoli derivanti dall\u2019ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.<br \/>\nLo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:<br \/>\na) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l\u2019Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea;<br \/>\nb) immigrazione;<br \/>\nc) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;<br \/>\nd) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;<br \/>\ne) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;<br \/>\nf) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;<br \/>\ng) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;<br \/>\nh) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;<br \/>\ni) cittadinanza, stato civile e anagrafi;<br \/>\nl) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;<br \/>\nm) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;<br \/>\nn) norme generali sull\u2019istruzione;<br \/>\no) previdenza sociale;<br \/>\np) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt\u00e0 metropolitane;<br \/>\nq) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;<br \/>\nr) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell\u2019amministrazione statale, regionale e locale; opere dell\u2019ingegno;<br \/>\ns) tutela dell\u2019ambiente, dell\u2019ecosistema e dei beni culturali.<br \/>\nSono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l\u2019Unione europea delle Regioni; commercio con l\u2019estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l\u2019autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all\u2019innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u2019energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit\u00e0 culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potest\u00e0 legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.<br \/>\nSpetta alle Regioni la potest\u00e0 legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.<br \/>\nLe Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all\u2019attuazione e all\u2019esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell\u2019Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalit\u00e0 di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.<br \/>\nLa potest\u00e0 regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potest\u00e0 regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citt\u00e0 metropolitane hanno potest\u00e0 regolamentare in ordine alla disciplina dell\u2019organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.<br \/>\nLe leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parit\u00e0 degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parit\u00e0 di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.<br \/>\nLa legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.<br \/>\nNelle materie di sua competenza la Regione pu\u00f2 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #008000;\">La potest\u00e0 legislativa \u00e8 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch\u00e9 dei vincoli derivanti dall\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea e dagli obblighi internazionali.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:<br \/>\na) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l\u2019Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea;<br \/>\nb) immigrazione;<br \/>\nc) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;<br \/>\nd) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;<br \/>\ne) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;<br \/>\nf) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;<br \/>\ng) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l\u2019uniformit\u00e0 sul territorio nazionale;<br \/>\nh) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;<br \/>\ni) cittadinanza, stato civile e anagrafi;<br \/>\nl) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;<br \/>\nm) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;<br \/>\nn) disposizioni generali e comuni sull\u2019istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;<br \/>\no) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull\u2019istruzione e formazione professionale;<br \/>\np) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Citt\u00e0 metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;<br \/>\nq) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l\u2019estero;<br \/>\nr) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell\u2019amministrazione statale, regionale e locale; opere dell\u2019ingegno;<br \/>\ns) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attivit\u00e0 culturali e sul turismo;<br \/>\nt) ordinamento delle professioni e della comunicazione;<br \/>\nu) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell\u2019energia;<br \/>\nz) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d\u2019interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Spetta alle Regioni la potest\u00e0 legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilit\u00e0 al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l\u2019autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attivit\u00e0 culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonch\u00e9 in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Su proposta del Governo, la legge dello Stato pu\u00f2 intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell\u2019unit\u00e0 giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell\u2019interesse nazionale.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell\u2019Unione europea e provvedono all\u2019attuazione e all\u2019esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell\u2019Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalit\u00e0 di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">La potest\u00e0 regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. \u00c8 fatta salva la facolt\u00e0 dello Stato di delegare alle Regioni l\u2019esercizio di tale potest\u00e0 nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Citt\u00e0 metropolitane hanno potest\u00e0 regolamentare in ordine alla disciplina dell\u2019organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parit\u00e0 degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parit\u00e0 di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.<br \/>\nLa legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.<br \/>\nNelle materie di sua competenza la Regione pu\u00f2 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato<\/span>.<br \/>\n<\/span><br \/>\n<\/span><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"118\"><\/a>Art 118 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nLe funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l\u2019esercizio unitario, siano conferite a Province, Citt\u00e0 metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiariet\u00e0, differenziazione ed adeguatezza.<br \/>\nI Comuni, le Province e le Citt\u00e0 metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.<br \/>\nLa legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell\u2019articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.<br \/>\nStato, Regioni, Citt\u00e0 metropolitane, Province e Comuni favoriscono l\u2019autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivit\u00e0 di interesse generale, sulla base del principio di sussidiariet\u00e0.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l\u2019esercizio unitario, siano conferite a Citt\u00e0 metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiariet\u00e0, differenziazione ed adeguatezza.<br \/>\nLe funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell\u2019azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilit\u00e0 degli amministratori.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">I Comuni e le Citt\u00e0 metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell\u2019articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Stato, Regioni, Citt\u00e0 metropolitane e Comuni favoriscono l\u2019autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivit\u00e0 di interesse generale, sulla base del principio di sussidiariet\u00e0.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"119\"><\/a>Art 119 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nI Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell\u2019equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l\u2019osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea.<br \/>\nI Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princ\u00ecpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.<br \/>\nLa legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante.<br \/>\nLe risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citt\u00e0 metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.<br \/>\nPer promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidariet\u00e0 sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l\u2019effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citt\u00e0 metropolitane e Regioni.<br \/>\nI Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princ\u00ecpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all\u2019indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l\u2019equilibrio di bilancio. \u00c8 esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">I Comuni, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell\u2019equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l\u2019osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti all\u2019ordinamento dell\u2019Unione europea.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">I Comuni, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Citt\u00e0 metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell\u2019esercizio delle medesime funzioni.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidariet\u00e0 sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l\u2019effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Citt\u00e0 metropolitane e Regioni.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">I Comuni, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princ\u00ecpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all\u2019indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l\u2019equilibrio di bilancio.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">\u00c8 esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"120\"><\/a>Art 120<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nLa Regione non pu\u00f2 istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, n\u00e9 adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, n\u00e9 limitare l\u2019esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.<br \/>\nIl Governo pu\u00f2 sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citt\u00e0 metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l\u2019incolumit\u00e0 e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell\u2019unit\u00e0 giuridica o dell\u2019unit\u00e0 economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiariet\u00e0 e del principio di leale collaborazione.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">La Regione non pu\u00f2 istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, n\u00e9 adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, n\u00e9 limitare l\u2019esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, pu\u00f2 sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citt\u00e0 metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l\u2019incolumit\u00e0 e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell\u2019unit\u00e0 giuridica o dell\u2019unit\u00e0 economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiariet\u00e0 e<\/span> <span style=\"color: #008000;\">del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall\u2019esercizio delle rispettive funzioni quando \u00e8 stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell\u2019ente.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"121\"><\/a>Art 121 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nSono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.<br \/>\nIl Consiglio regionale esercita le potest\u00e0 legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Pu\u00f2 fare proposte di legge alle Camere.<br \/>\nLa Giunta regionale \u00e8 l\u2019organo esecutivo delle Regioni.<br \/>\nIl Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne \u00e8 responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Il Consiglio regionale esercita le potest\u00e0 legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Pu\u00f2 fare proposte di legge alla Camera dei deputati.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">La Giunta regionale \u00e8 l\u2019organo esecutivo delle Regioni.<br \/>\nIl Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne \u00e8 responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. <\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"122\"><\/a>Art 122 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nIl sistema di elezione e i casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch\u00e9 dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.<br \/>\nNessuno pu\u00f2 appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.<br \/>\nIl Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.<br \/>\nI consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell\u2019esercizio delle loro funzioni.<br \/>\nIl Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, \u00e8 eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch\u00e9 dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princ\u00ecpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell\u2019importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altres\u00ec i principi fondamentali per promuovere l\u2019equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Nessuno pu\u00f2 appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell\u2019esercizio delle loro funzioni.<br \/>\nIl Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, \u00e8 eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"126\"><\/a>Art 126 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nCon decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.<br \/>\nLo scioglimento e la rimozione possono altres\u00ec essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto \u00e8 adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.<br \/>\nIl Consiglio regionale pu\u00f2 esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non pu\u00f2 essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.<br \/>\nL\u2019approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonch\u00e9 la rimozione, l\u2019impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altres\u00ec essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto \u00e8 adottato previo parere del Senato della Repubblica.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Il Consiglio regionale pu\u00f2 esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non pu\u00f2 essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.<br \/>\nL\u2019approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonch\u00e9 la rimozione, l\u2019impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"132\"><\/a>Art 132 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nSi pu\u00f2, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.<br \/>\nSi pu\u00f2, con l\u2019approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un\u2019altra.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">Si pu\u00f2, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Si pu\u00f2, con l\u2019approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un\u2019altra.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"133\"><\/a>Art 133 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nIl mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell\u2019ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.<br \/>\nLa Regione, sentite le popolazioni interessate, pu\u00f2 con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">La Regione, sentite le popolazioni interessate, pu\u00f2 con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a id=\"134\"><\/a><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\">Art\u00a0134<\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nLa Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.<br \/>\n<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Riforma<\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #008000;\">La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.<br \/>\nLa Corte costituzionale giudica altres\u00ec della legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi che disciplinano l&#8217;elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell&#8217;articolo 73, secondo comma.<\/span><\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 20px;\"><strong><span style=\"color: #000000;\"><a id=\"135\"><\/a>Art 135 <\/span><\/strong><\/span><br \/>\n<span style=\"color: #000000;\"><strong>Originale<\/strong><br \/>\nLa Corte costituzionale \u00e8 composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.<br \/>\nI giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.<br \/>\nI Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.<br \/>\nAlla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall\u2019esercizio delle funzioni.<br \/>\nLa Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed \u00e8 rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall\u2019 ufficio di giudice.<br \/>\nL\u2019ufficio di giudice della Corte \u00e8 incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l\u2019esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.<br \/>\nNei giudizi d\u2019accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l\u2019eleggibilit\u00e0 a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalit\u00e0 stabilite per la nomina dei giudici ordinari.<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Riforma<\/span><\/strong><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #008000;\">La Corte costituzionale \u00e8 composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall\u2019esercizio delle funzioni.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed \u00e8 rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall\u2019 ufficio di giudice.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">L\u2019ufficio di giudice della Corte \u00e8 incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l\u2019esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #008000;\">Nei giudizi d\u2019accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l\u2019eleggibilit\u00e0 a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalit\u00e0 stabilite per la nomina dei giudici ordinari.<\/span><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><strong><a href=\"#top\">(top)<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Fonti<br \/>\n<span style=\"font-size: 12px;\">http:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/BGT\/00955273.pdf<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 12px;\"> http:\/\/media.wix.com\/ugd\/14a30c_9dd527489fa24d648ca3b33c6913e1db.pdf<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 12px;\"> http:\/\/elezioni.interno.it\/contenuti\/normativa\/Testo_legge_costituzionale_GU_15-04-2016.pdf<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 12px;\"> https:\/\/www.senato.it\/documenti\/repository\/istituzione\/costituzione.pdf<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 12px;\"> http:\/\/stampaparlamentare.it\/primo_piano\/ecco-il-testo-della-nuova-costituzione-renzi-boschi-2016<\/span><br \/>\n<span style=\"font-size: 12px;\"> http:\/\/www.studiocataldi.it\/normativa\/costituzione_della_repubblica_italiana.asp<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riforma costituzionale (referendum 4 dicembre 2016) Tutte le modifiche, pagina navigabile per articolo. 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